Informazioni utili

Avellino certificazione degli impianti di riscaldamento

La Commissione Ambiente del Comune di Avellino, presieduta da Gerardo Melillo, alla presenza dell’assessore al ramo Giuseppe Negrone, ha presentato il portale realizzato dalla Società NEC, New Energy Company di Roma, per la certificazione degli impianti di riscaldamento e l’Istituzione di una banca dati che potrà diventare una sorta di vero e proprio catasto delle centrali termiche presenti in città.

All’interno del portale, grazie al quale l’Amministrazione comunale potrà dialogare direttamente con i manutentori e i cittadini, sono state caricate le prime 15.000 schede relative ad altrettante caldaie, certificate nel corso del censimento avviato in questi anni dal Comune di Avellino, come misura di contrasto all’inquinamento atmosferico causato dal riscaldamento domestico.

«Nel corso della riunione di questa mattina, ci siamo confrontati con la società incaricata della realizzazione del portale per illustrarne le potenzialità e mettere in campo tutte le iniziative possibili tese al controllo degli impianti e ad una più capillare e dettagliata certificazione degli stessi in modo da abbatterne ulteriormente l’impatto ambientale. – spiega il presidente della IV Commissione, Gerardo Melillo – Un ringraziamento va al sindaco Festa e all’Amministrazione comunale che, con l’assessore al ramo, Giuseppe Negrone, e i dirigenti e i funzionari, in questi mesi, hanno lavorato alacremente a questo progetto di grande rilevanza per la città di Avellino».

Nel corso della riunione, è stata evidenziata la volontà dell’Amministrazione comunale di completare il censimento degli impianti termici ad uso domestico presenti sul territorio. Attività che non sarà certamente di carattere vessatorio, ma mirerà alla più ampia collaborazione con i cittadini verso i quali verrà indirizzata una campagna informativa per mettersi in regola.

Il 19 aprile 2023 la commissione Ambiente tornerà a riunirsi alla presenza dei manutentori e delle associazioni di categoria, per fornire informazioni precise su come utilizzare il portale e come dialogare con l’Amministrazione comunale e la banca dati degli impianti certificati e censit

Manutenzione caldaia 

La Norma UNI 10436:2019 e la manutenzione degli apparecchi a gas La nuova edizione della norma UNI 10436 “Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione” pubblicata il 21 novembre 2019, si innesta nel più ampio quadro della manutenzione degli impianti termici e va a colmare alcune lacune emerse in sede di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1.

Nel sottolineare, come sempre, che il testo della Norma UNI 10436 è l’unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, di seguito ne sono analizzate e commentate le principali innovazioni. Scopo e campo di applicazione La prima novità riguarda il campo di applicazione della norma nel senso che, seppur non citati nel titolo, trova applicazione anche per gli scaldaacqua a gas per uso domestico e similare sempre di portata termica nominale inferiore ai 35 kW. Viene precisato inoltre che i controlli previsti devono essere intesi come esami di completamento rispetto a quelli già previsti dalla UNI 10738 che, si rammenta, nulla prevede in merito ai controlli sugli apparecchi.
Esame della documentazione e verifiche preliminari La norma UNI 10436, pur essendo incentrata sugli apparecchi, prevede comunque una serie di controlli preventivi sia di carattere amministrativo che tecnico, tra i quali meritano particolare menzione: • La verifica della presenza del libretto d’uso e manutenzione dell’impianto che si ricorda essere di competenza dell’installatore nel caso di nuovi impianti ovvero del manutentore per impianti esistenti (per gli impianti termici art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/13, per gli altri impianti art. 8, comma 2 del D.M. 37/08); • Il richiamo alla norma UNI 10845 sia per la verifica visiva dei canali da fumo/condotti di scarico degli apparecchi che per quella di funzionalità del sistema fumario oltre agli usuali controlli di assenza di riflusso e corretto tiraggio per gli apparecchi di tipo B;
Per apparecchi con condotti coassiali, la verifica del tenore di Ossigeno (O2 %) nel condotto destinato all’aria comburente. Questa nuova misurazione, evidentemente finalizzata a verificare l’assenza di riflusso nel condotto scarico fumi concentrico rispetto a quello di adduzione dell’aria comburente, può essere eseguita utilizzando un analizzatore di combustione ed il controllo si intende superato (ovvero non sussiste riflusso) se il tenore di O2 misurato è pari ad almeno il 20,5%. Ma se questa verifica non comporta particolari problemi sulle caldaie poiché il pozzetto di prelievo è già predisposto dalla casa madre, non altrettanto può dirsi per gli scaldaacqua sui quali, in assenza di predisposizioni del fabbricante, il foro dovrà essere praticato dal tecnico garantendo che il diametro sia almeno pari a 10 mm, che sia dotato di tappo di chiusura e che sia posizionato il più vicino possibile al punto di ingresso dell’aria nell’apparecchio.
Da ultimo, ma solo per apparecchi a condensazione collegati a canne collettive in pressione positiva, è richiesta la verifica, secondo le istruzioni del fabbricante, del dispositivo di non ritorno di cui deve essere obbligatoriamente dotato l’apparecchio in questa particolare configurazione di scarico (rif. UNI 7129:2015 – Parte 3, punto 5.5.3.3).
Controllo e manutenzione
Relativamente ai controlli da eseguire sull’apparecchio, la norma rimanda esplicitamente al libretto di uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante, in assenza del quale sono comunque suggerite una serie di operazioni che sostanzialmente ricalcano quelle previste nella precedente edizione, fatta eccezione per gli apparecchi a condensazione per i quali si prescrivono il controllo visivo del sistema di scarico della condensa e la verifica di efficienza del neutralizzatore (se presente).
Circa la periodicità dei controlli invece, la UNI 10436:2019 si rimette a quanto in proposito previsto dal fabbricante, uniformandosi quindi al concetto di “apparecchio usato normalmente” di cui al Regolamento UE 46/2016, precisando altresì che, in assenza di indicazioni, le operazioni previste debbano essere eseguite con periodicità annuale (si ricorda che la norma si rivolge anche agli scaldaacqua domestici e similari!!!).
Rapporto di controllo e manutenzione
Per quanto concerne gli esiti dei controlli, la UNI 10436:2019, propone uno specifico Rapporto di controllo sul quale l’operatore è chiamato ad esprimere il proprio giudizio sullo stato dell’apparecchio, secondo i criteri ormai usuali in tutte le norme di recente pubblicazione e cioè: idoneo – temporaneamente idoneo – non idoneo.

Controllo Efficienza energetica

Revisione caldaia: ogni quanti anni va fatta? Bisogna fare una corretta distinzione per quanto concerne l'efficienza energetica 
ai sensi del d.p.r. 74/2013, sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw nonché tutti gli impianti ad essi assimilati. I controlli di efficienza energetica, in ragione delle peculiarità di cui all’art. 10, comma 3, del d.p.r. 74/2013 ed in conformità con le disposizioni regionali in materia, sono effettuati secondo le periodicità stabilite dall’autorità competente coerentemente con la tipologia e la potenza degli impianti.

Coronavirus e impianti di climatizzazione

I climatizzatori non diffondono il coronavirus, ma il ricambio dell'aria deve essere gestito in modo virtuoso, sia negli ospedali che negli uffici, passando appunto per le abitazioni dei cittadini.
Il principale vettore del Covid-19 è l'uomo, attraverso il cosiddetto droplet, la trasmissione degli agenti patogeni attraverso le goccioline di acqua che trasmettono i germi nell'aria, contenute nella saliva e nell'emissione di un colpo di tosse e/o di uno starnuto.

La ventilazione e la possibilità di infezione
Considerato che l’aria esterna non è normalmente contaminata dal virus, si consiglia di areare frequentemente gli ambienti non dotati di ventilazione meccanica; se negli ambienti sono presenti impianti di ventilazione che forniscono aria di rinnovo, sarebbe opportuno tenerli accessi per il tempo maggiore posibile (anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7) evitando di di farli funzionare alla velocità minima in modo da favorire la rimozione delle particelle sospese nell’aria (l’aerosol) e contenere la deposizione sulle superfici.

Si consiglia, se presente, di chiudere le vie di ricircolo e di evitare che l’aria immessa sia contaminata da quella estratta o espulsa dagli ambienti.

L’igienizzazione degli impianti
Allo stato non ci sono evidenze in base alle quali risulti indispensabile provvedere in modo generalizzato a interventi straordinari di igienizzazione degli impianti anche se in uno studio studio, pubblicata sul Jama, il Journal of American Medical Association (riportato anche dal Corriere della Sera) , sono stati analizzati i tamponi eseguiti in ambienti ospedalieri: i test condotti sulla bontà dell'aria sono risultati tutti negativi, tranne quelli sulle prese di scarico dell'aria. Ciò significa che alcune goccioline di virus sono rimaste nei filtri e nelle prese d'aria.
Si consiglia che tutti gli interventi di manutenzione e igienizzazione, qualora effettuati, seguano sempre procedure ben definite e siano eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuali. Qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza l’utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato non la riduzione, ma l’incremento dei rischi.

Di seguito riportiamo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità  “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

Ricambio dell’aria
Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
 Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
 Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte
 Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.
Pulizia
 Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
 Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
 Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.
 Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.
Impianti di ventilazione A casa
 Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%. Negli uffici e nei luoghi pubblici
 Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2 ).
 Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.
 Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

Impianti di condizionamento - controlli per gas fluororati

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di:
disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
Con il nuovo DPR 146/18 i registri dell'apparecchiatura cartacei scompaiono a favore di una nuova banca dati online
I vecchi registri dell'apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.
Tutte le operazioni che coinvolgono gas refrigerante o apparecchiature che contengono gas refrigerante dovranno essere comunicate sulla banca dati della Camera di Commercio, operazioni come :

  • Vendita di apparecchiature o gas refrigerante
  • Installazione di apparecchiature
  • Manutenzione periodica
  • Riparazione straordinarie
  • Smaltimento e dismissione di apparecchiature


Tutte queste operazioni dovranno essere comunicate alla banca dati della Camera di Commercio locale entro 30 giorni dalla data di intervento/vendita.
Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.
A far data dal 01/01/2020 negli impianti funzionati con gas tipo R404A/R507/R422D (ovvero con valore di GWP > 2.500), aventi una carica di refrigerante superiore a 40 Ton CO2 (equivalenti, ad esempio, a 10,2 Kg di gas R404A), non sarà più possibile utilizzare, in assistenza o in manutenzione, gas vergine come previsto dalla vigente normativa in tema di contenimento dell’effetto serra (Regolamento UE n.ro 517/2014 art. 13 comma 3).
La normativa di cui sopra vieta espressamente l’utilizzo dei gas vergini, pertanto anche eventuali scorte di tali refrigeranti (acquistati prima di tale data) non potranno più essere utilizzate.
In assenza di interventi preventivi di retrofit (manutenzioni straordinarie) che prevedano la sostituzione dei refrigeranti di cui sopra con refrigeranti più ecologici (es. miscele di gas refrigeranti con base HFO, quali R448A-R449A-R452A ecc. definiti Low GWP, e comunque con GWP < 2.500), vi è la possibilità, in interventi di assistenza o di manutenzione, di utilizzare “gas rigenerato” o “gas riciclato”.
L’utilizzo di tali gas è consentito per un ampio arco temporale, ovvero fino al 2030, come da indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n.ro 517/2014 art. 13 comma 3 lettere a) e b).
Il “gas rigenerato” ha la medesima composizione chimica e le stesse prestazioni del gas vergine, risultando perfettamente corrispondente agli standard americani AHRI700-2017 universalmente riconosciuti come riferimento qualitativi, ed è ottenuto da processi chimici industriali, che utilizzano come materia prima i rifiuti costituiti da gas refrigeranti; la sua produzione è prerogativa di impianti che sono autorizzati dal Ministero dell’Ambiente al trattamento dei rifiuti.
Il “gas riciclato” deriva da un’operazione di purificazione del gas estratto dagli impianti, effettuata direttamente in cantiere; in assenza di strumentazione e procedure di analisi tipiche di un laboratorio chimico (es. Analisi Gascromatografica e metodo Karl Fisher), tramite il riciclo non è oggettivamente possibile verificare la corrispondenza della composizione chimica del gas estratto ai requisiti previsti dagli standard AHRI700-2017 (es. corrette % dei diversi componenti la miscela, assenza di incondensabili ecc.); la sua produzione è a cura dei tecnici manutentori dell’impianto di refrigerazione.
È noto che, durante la vita di un impianto, la carica di refrigerante nello stesso contenuta può arricchirsi di inquinanti (olio, umidità, acidità, gas incondensabili) e può cambiare la sua composizione chimica (ad esempio per smiscelazione conseguente a perdite di gas).
Le più evolute attrezzature da cantiere sono in grado, se utilizzate correttamente, di eliminare gran parte degli inquinanti (fatta eccezione per i gas incondensabili che non si riescono a separare), ma nulla possono sulla composizione chimica del gas; in altre parole, se la composizione % dei vari componenti del gas estratto dall’impianto è fuori standard AHRI700-2017, lo sarà anche il “gas riciclato” prodotto da tale materia prima.
Per le premesse di cui sopra, quando in un impianto si aggiunge del “gas rigenerato” la composizione media del gas nel circuito resta invariata oppure, nel caso il gas contenuto sia fuori specifica, migliora grazie all’addizione di gas refrigerante conforme agli standard qualitativi AHRI-700-2017; diversamente, quando in un impianto si aggiunge del “gas riciclato”, la composizione media del gas nel circuito può essere soggetta ad un peggioramento.
Ciò significa che:
nel primo caso (quando si rabbocca “gas rigenerato”) si effettua un intervento tecnico che porta l’impianto a funzionare nelle sue originali condizioni di progetto;
nel secondo caso (quando si rabbocca “gas riciclato”) con buona probabilità si porta l’impianto ad operare in condizioni che lo allontanano da quelle di progetto e, conseguentemente, il titolare dello stesso pagherà, in bolletta energetica, le peggiori performance dell’impianto (oltre a peggiorare il valore TEWI – Total Environment Warming Impact, che misura l’impatto ambientale totale del sistema di refrigerazione).
La normativa F-Gas prevede l’utilizzo del gas riciclato, ma specifica altresì che esso sia obbligatoriamente contenuto in contenitori adeguatamente etichettati.
Regolamento (UE) n.ro 517/2014 Art. 12 par. 6 (DPR 146/2018 Art. 19):
I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio.
Con l’etichettatura resta univocamente individuato il soggetto che ha effettuato il riciclo (ovvero il tecnico manutentore), in capo al quale resteranno non solo gli obblighi previsti dal Regolamento F-Gas, ma anche tutti gli obblighi derivanti dalle altre norme applicabili (il Regolamento F-Gas è una norma specialistica che affianca e non sostituisce tutte le altre normative applicabili, quali Reach, CLP, ADR).
A titolo di esempio, il confezionatore della sostanza (tecnico manutentore) dovrà verificare l’applicabilità dei regolamenti Europei Reach e CLP, che attengono la registrazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, l’applicabilità della normativa ADR quando il recipiente contenente la sostanza chimica viene movimentata su strada ecc.
Soprattutto, il confezionatore dovrà garantire che le attività di conservazione, movimentazione e utilizzo del “gas riciclato” siano effettuate nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro. Tale normativa prevede l’obbligo della valutazione del rischio chimico, che viene valutato sulla base della Scheda di Sicurezza della sostanza chimica; non essendo consentito al confezionatore scaricare da internet una scheda chimica qualsiasi del gas vergine, stante l’assenza di certezza che il prodotto riciclato sia chimicamente corrispondente all’analogo prodotto vergine, la sostanza chimica riciclata resta priva di Scheda di Sicurezza, e quindi la valutazione del rischio non può essere effettuata.
Oltre a dover valutare l’opportunità di generare degli extra costi in bolletta elettrica, le complicazioni normative e le responsabilità per il confezionamento e l’utilizzo del “gas riciclato”, come sopra evidenziato, sono molteplici.
Al tempo stesso, con l’obbligo di migrare tutti i Registri delle apparecchiature in una Banca dati F-Gas (telematica) e di dover registrare nella banca stessa, a cura del tecnico manutentore, tutti gli interventi effettuati (a partire dal 24 settembre 2019 per effetto del DPR 146/2018, articolo 16 commi dal 4 in poi), tutti coloro che hanno fatto o che intendono effettuare la pratica del riciclaggio saranno costretti a renderlo evidente. Infatti, ad ogni intervento il manutentore dovrà dichiarare la qualifica del gas utilizzato (se vergine, riciclato o rigenerato) e, nel caso in cui il gas sia riciclato o rigenerato, il nome e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il riciclo o la rigenerazione.
In base a tale obbligo, anche l’utilizzo di gas refrigerante vergine dopo il termine ultimo consentito, così come le info di cui sopra, saranno immediatamente note agli enti di controllo.
A chiusura del presente documento si evidenzia che la pratica di scaricare il gas dall’impianto e stoccarlo “tal quale” in bombole, cioè né gestendolo come un rifiuto, né gestendo correttamente l’attività di riciclo (poco importa se presso l’impianto del cliente o preso la propria sede) è totalmente fuori legge.
Infatti, il Regolamento F-Gas all’articolo 8 prevede che il gas recuperato (estratto e confinato in recipienti) debba essere destinato alternativamente al riciclo, oppure alla rigenerazione, oppure alla distruzione. Al momento del suo riutilizzo si renderà evidente la condotta non corretta poiché, nel registrare l’attività di rabbocco gas nella Banca dati F-Gas, non si potrà definire tale gas né vergine, né riciclato, né rigenerato, non avendo documenti che giustifichino una di tali qualifiche del gas (es. fatture di acquisto e/o numero di lotto di lavorazione/rigenerazione, ecc.) ed evidenziando, quindi, la gestione di un gas refrigerante di provenienza ignota.

LA CERTIFICAZIONE È UN OBBLIGO :
sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea.
L'articolo 6 del suddetto Decreto stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

Facebook

Il nostro sito Web ti consente di apprezzare o condividere i suoi contenuti sul social network Facebook. Attivandolo e utilizzandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Skype

Il nostro sito Web ti consente di condividere i suoi contenuti sul social network Skype. Attivandolo e utilizzandolo, si accettano le Condizioni per i consumatori di Skype: https://www.skype.com/it/legal/

PInterest

Il nostro sito Web ti consente di condividere i suoi contenuti sul social network PInterest. Attivandolo e utilizzandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di PInterest: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy/