Controlli per gas fluororati

2020 si cambia


Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di:

disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  • Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  • Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:


Con il nuovo DPR 146/18 i registri dell'apparecchiatura cartacei scompaiono a favore di una nuova banca dati online

I vecchi registri dell'apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.

Tutte le operazioni che coinvolgono gas refrigerante o apparecchiature che contengono gas refrigerante dovranno essere comunicate sulla banca dati della Camera di Commercio, operazioni come :

  • Vendita di apparecchiature o gas refrigerante
  • Installazione di apparecchiature
  • Manutenzione periodica
  • Riparazione straordinarie
  • Smaltimento e dismissione di apparecchiature

Tutte queste operazioni dovranno essere comunicate alla banca dati della Camera di Commercio locale entro 30 giorni dalla data di intervento/vendita.

Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.

Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

A far data dal 01/01/2020 negli impianti funzionati con gas tipo R404A/R507/R422D (ovvero con valore di GWP > 2.500), aventi una carica di refrigerante superiore a 40 Ton CO2 (equivalenti, ad esempio, a 10,2 Kg di gas R404A), non sarà più possibile utilizzare, in assistenza o in manutenzione, gas vergine come previsto dalla vigente normativa in tema di contenimento dell’effetto serra (Regolamento UE n.ro 517/2014 art. 13 comma 3).

La normativa di cui sopra vieta espressamente l’utilizzo dei gas vergini, pertanto anche eventuali scorte di tali refrigeranti (acquistati prima di tale data) non potranno più essere utilizzate.

In assenza di interventi preventivi di retrofit (manutenzioni straordinarie) che prevedano la sostituzione dei refrigeranti di cui sopra con refrigeranti più ecologici (es. miscele di gas refrigeranti con base HFO, quali R448A-R449A-R452A ecc. definiti Low GWP, e comunque con GWP < 2.500), vi è la possibilità, in interventi di assistenza o di manutenzione, di utilizzare “gas rigenerato” o “gas riciclato”.

L’utilizzo di tali gas è consentito per un ampio arco temporale, ovvero fino al 2030, come da indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n.ro 517/2014 art. 13 comma 3 lettere a) e b).

Il “gas rigenerato” ha la medesima composizione chimica e le stesse prestazioni del gas vergine, risultando perfettamente corrispondente agli standard americani AHRI700-2017 universalmente riconosciuti come riferimento qualitativi, ed è ottenuto da processi chimici industriali, che utilizzano come materia prima i rifiuti costituiti da gas refrigeranti; la sua produzione è prerogativa di impianti che sono autorizzati dal Ministero dell’Ambiente al trattamento dei rifiuti.

Il “gas riciclato” deriva da un’operazione di purificazione del gas estratto dagli impianti, effettuata direttamente in cantiere; in assenza di strumentazione e procedure di analisi tipiche di un laboratorio chimico (es. Analisi Gascromatografica e metodo Karl Fisher), tramite il riciclo non è oggettivamente possibile verificare la corrispondenza della composizione chimica del gas estratto ai requisiti previsti dagli standard AHRI700-2017 (es. corrette % dei diversi componenti la miscela, assenza di incondensabili ecc.); la sua produzione è a cura dei tecnici manutentori dell’impianto di refrigerazione.

È noto che, durante la vita di un impianto, la carica di refrigerante nello stesso contenuta può arricchirsi di inquinanti (olio, umidità, acidità, gas incondensabili) e può cambiare la sua composizione chimica (ad esempio per smiscelazione conseguente a perdite di gas).

Le più evolute attrezzature da cantiere sono in grado, se utilizzate correttamente, di eliminare gran parte degli inquinanti (fatta eccezione per i gas incondensabili che non si riescono a separare), ma nulla possono sulla composizione chimica del gas; in altre parole, se la composizione % dei vari componenti del gas estratto dall’impianto è fuori standard AHRI700-2017, lo sarà anche il “gas riciclato” prodotto da tale materia prima.

Per le premesse di cui sopra, quando in un impianto si aggiunge del “gas rigenerato” la composizione media del gas nel circuito resta invariata oppure, nel caso il gas contenuto sia fuori specifica, migliora grazie all’addizione di gas refrigerante conforme agli standard qualitativi AHRI-700-2017; diversamente, quando in un impianto si aggiunge del “gas riciclato”, la composizione media del gas nel circuito può essere soggetta ad un peggioramento.

Ciò significa che:

nel primo caso (quando si rabbocca “gas rigenerato”) si effettua un intervento tecnico che porta l’impianto a funzionare nelle sue originali condizioni di progetto;
nel secondo caso (quando si rabbocca “gas riciclato”) con buona probabilità si porta l’impianto ad operare in condizioni che lo allontanano da quelle di progetto e, conseguentemente, il titolare dello stesso pagherà, in bolletta energetica, le peggiori performance dell’impianto (oltre a peggiorare il valore TEWI – Total Environment Warming Impact, che misura l’impatto ambientale totale del sistema di refrigerazione).

La normativa F-Gas prevede l’utilizzo del gas riciclato, ma specifica altresì che esso sia obbligatoriamente contenuto in contenitori adeguatamente etichettati.

Regolamento (UE) n.ro 517/2014 Art. 12 par. 6 (DPR 146/2018 Art. 19):

I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio.

Con l’etichettatura resta univocamente individuato il soggetto che ha effettuato il riciclo (ovvero il tecnico manutentore), in capo al quale resteranno non solo gli obblighi previsti dal Regolamento F-Gas, ma anche tutti gli obblighi derivanti dalle altre norme applicabili (il Regolamento F-Gas è una norma specialistica che affianca e non sostituisce tutte le altre normative applicabili, quali Reach, CLP, ADR).

A titolo di esempio, il confezionatore della sostanza (tecnico manutentore) dovrà verificare l’applicabilità dei regolamenti Europei Reach e CLP, che attengono la registrazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, l’applicabilità della normativa ADR quando il recipiente contenente la sostanza chimica viene movimentata su strada ecc.

Soprattutto, il confezionatore dovrà garantire che le attività di conservazione, movimentazione e utilizzo del “gas riciclato” siano effettuate nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro. Tale normativa prevede l’obbligo della valutazione del rischio chimico, che viene valutato sulla base della Scheda di Sicurezza della sostanza chimica; non essendo consentito al confezionatore scaricare da internet una scheda chimica qualsiasi del gas vergine, stante l’assenza di certezza che il prodotto riciclato sia chimicamente corrispondente all’analogo prodotto vergine, la sostanza chimica riciclata resta priva di Scheda di Sicurezza, e quindi la valutazione del rischio non può essere effettuata.

Oltre a dover valutare l’opportunità di generare degli extra costi in bolletta elettrica, le complicazioni normative e le responsabilità per il confezionamento e l’utilizzo del “gas riciclato”, come sopra evidenziato, sono molteplici.

Al tempo stesso, con l’obbligo di migrare tutti i Registri delle apparecchiature in una Banca dati F-Gas (telematica) e di dover registrare nella banca stessa, a cura del tecnico manutentore, tutti gli interventi effettuati (a partire dal 24 settembre 2019 per effetto del DPR 146/2018, articolo 16 commi dal 4 in poi), tutti coloro che hanno fatto o che intendono effettuare la pratica del riciclaggio saranno costretti a renderlo evidente. Infatti, ad ogni intervento il manutentore dovrà dichiarare la qualifica del gas utilizzato (se vergine, riciclato o rigenerato) e, nel caso in cui il gas sia riciclato o rigenerato, il nome e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il riciclo o la rigenerazione.

In base a tale obbligo, anche l’utilizzo di gas refrigerante vergine dopo il termine ultimo consentito, così come le info di cui sopra, saranno immediatamente note agli enti di controllo.

A chiusura del presente documento si evidenzia che la pratica di scaricare il gas dall’impianto e stoccarlo “tal quale” in bombole, cioè né gestendolo come un rifiuto, né gestendo correttamente l’attività di riciclo (poco importa se presso l’impianto del cliente o preso la propria sede) è totalmente fuori legge.

Infatti, il Regolamento F-Gas all’articolo 8 prevede che il gas recuperato (estratto e confinato in recipienti) debba essere destinato alternativamente al riciclo, oppure alla rigenerazione, oppure alla distruzione. Al momento del suo riutilizzo si renderà evidente la condotta non corretta poiché, nel registrare l’attività di rabbocco gas nella Banca dati F-Gas, non si potrà definire tale gas né vergine, né riciclato, né rigenerato, non avendo documenti che giustifichino una di tali qualifiche del gas (es. fatture di acquisto e/o numero di lotto di lavorazione/rigenerazione, ecc.) ed evidenziando, quindi, la gestione di un gas refrigerante di provenienza ignota.

Sanzioni

LA CERTIFICAZIONE È UN OBBLIGO :
sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

L'articolo 6 del suddetto Decreto stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
La Certificazione è un obbligo.
L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.