New ed incentivi

Obblighi dal 3 agosto 2026: nuove regole per impianti, ristrutturazioni e titoli edilizi

Dal 3 agosto 2026 cambiano le regole per l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile negli edifici. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, che recepisce la direttiva RED III, vengono introdotti nuovi obblighi per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti e, per la prima volta, anche per gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico. Le novità interessano direttamente progettisti, installatori, imprese e committenti, poiché il rispetto delle quote minime di copertura dei consumi energetici diventa un requisito indispensabile per ottenere il titolo edilizio.
Il D.Lgs. 5/2026 riscrive le regole sulle fonti rinnovabili
L'articolo 29 del D.Lgs. 5/2026 modifica l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, aggiornando gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. L'obiettivo è adeguare la normativa italiana alla direttiva europea RED III, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili nel settore edilizio.
La principale novità riguarda la differenziazione degli obblighi in base alla tipologia di intervento. Se fino ad oggi il riferimento era rappresentato soprattutto dalle nuove costruzioni e dalle cosiddette "ristrutturazioni rilevanti", dal 3 agosto 2026 il quadro cambia in modo significativo.
Le nuove quote minime di copertura dei consumi
Il decreto conferma l'obbligo di coprire con fonti rinnovabili almeno il 60% dei consumi energetici degli edifici di nuova costruzione.Per gli interventi di recupero edilizio vengono invece introdotte percentuali specifiche, differenziate in base alla categoria di intervento prevista dal decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015. Le quote diminuiscono progressivamente fino al 15% per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, introducendo un approccio più proporzionato rispetto all'entità dei lavori. Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l'estensione degli obblighi agli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, che entrano per la prima volta nel campo di applicazione della disciplina.

Superato il concetto di "ristrutturazione rilevante"
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, gli obblighi previsti dall'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 si applicavano alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni rilevanti definite dal D.Lgs. 28/2011. Rientravano in questa categoria gli edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati sottoposti a ristrutturazione integrale dell'involucro oppure gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione.
Con la riforma questo riferimento viene sostituito dalle categorie individuate dal decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, ossia:
ristrutturazioni importanti di primo livello;
ristrutturazioni importanti di secondo livello;
ristrutturazioni dell'impianto termico.
La nuova classificazione rende gli obblighi più coerenti con la disciplina energetica già applicata agli edifici e amplia il numero degli interventi soggetti ai requisiti FER.
Il rispetto degli obblighi è necessario per ottenere il titolo edilizio
Il rispetto delle percentuali minime di copertura mediante fonti rinnovabili non costituisce un semplice adempimento progettuale, ma rappresenta una condizione necessaria per il rilascio del titolo edilizio.
Qualora il progetto non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa, il titolo potrà essere negato.
Restano comunque possibili deroghe nei casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica, purché tali circostanze siano adeguatamente motivate e documentate nella relazione tecnica ex Legge 10.
Cosa cambia 
Le nuove disposizioni rafforzano il ruolo della progettazione impiantistica nella riqualificazione energetica degli edifici. La scelta di pompe di calore, impianti solari termici, fotovoltaici e sistemi ibridi dovrà essere valutata fin dalle prime fasi del progetto per garantire il rispetto delle quote minime richieste dalla normativa.
Per progettisti e installatori diventa quindi fondamentale verificare preventivamente gli obblighi applicabili al singolo intervento, evitando ritardi nell'iter autorizzativo e possibili criticità in fase di rilascio del titolo edilizio.
Conclusioni
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 cambia il sistema degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Pur confermando il requisito del 60% per le nuove costruzioni, il legislatore introduce un modello più articolato, che coinvolge anche le ristrutturazioni importanti e gli interventi sugli impianti termici.
Per il settore termoidraulico si tratta di una novità destinata ad avere un impatto concreto sulla progettazione e sulla scelta delle soluzioni impiantistiche, rendendo ancora più centrale l'integrazione delle energie rinnovabili negli interventi edilizi.

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Rientrano tra i soggetti che possono accedere agli incentivi:
le pubbliche amministrazioni, comprese scuole, ospedali, piccoli comuni, cooperative sociali senza scopo di lucro ed enti del Terzo Settore assimilati;
i soggetti privati per gli interventi su edifici appartenenti all’ambito terziario appartenenti esclusivamente alle seguenti categorie catastali: A/10, gruppo B, gruppo C (esclusi C/6 e C/7), gruppo D (escluso D/9), gruppo E (esclusi E/2, E/4 ed E/6);
gli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017.

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